Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. (13G00144) (GU Serie Generale n.204 del 31-8-2013) note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/09/2013
Art. 8
(Incremento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco)
1. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza
ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione
organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo e'
incrementata di 1.000 unita'.
2. In prima applicazione, per la copertura dei posti portati in
aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 1, e'
autorizzata l'assunzione di un corrispondente numero di unita'
mediante il ricorso in parti uguali alle graduatorie di cui
all'articolo 4-ter del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131.
3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2
sono determinati nel limite della misura massima complessiva di euro
5.306.423 per l'anno 2013, di euro 29.848.630 per l'anno 2014 e di
euro 39.798.173 a decorrere dall'anno 2015. Ai predetti oneri si
provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di
spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione
del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione "Soccorso
civile".
4. Ai fini delle assunzioni di cui ai commi 1 e 2 e delle
assunzioni nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi dell'articolo
66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, da
effettuarsi con la medesima ripartizione di cui al comma 2, e'
prorogata al 31 dicembre 2015 l'efficacia delle graduatorie approvate
a partire dal 1° gennaio 2008, di cui all'articolo 4-ter del
decreto-legge 26 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 131.
5. L'impiego del personale volontario, ai sensi dell'articolo 9 del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e' disposto nel limite
dell'autorizzazione annuale di spesa, pari a euro 84.105.233 per
l'anno 2014 e a euro 74.155.690 a decorrere dall'anno 2015.
6. All'articolo 24 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139,
dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
"6-bis. Ferme restando le funzioni spettanti al corpo nazionale del
soccorso alpino e speleologico, nonche' le competenze delle regioni e
delle province autonome in materia di soccorso sanitario, il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in contesti di particolare
difficolta' operativa e di pericolo per l'incolumita' delle persone,
puo' realizzare interventi di soccorso pubblico integrato con le
regioni e le province autonome utilizzando la propria componente
aerea. Gli accordi per disciplinare lo svolgimento di tale attivita'
sono stipulati tra il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno e le
regioni e le province autonome che vi abbiano interesse. I relativi
oneri finanziari sono a carico delle regioni e delle province
autonome.
6-ter. Agli aeromobili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
impiegati negli interventi di soccorso pubblico integrato di cui al
comma 6-bis, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 744,
comma 1, e 748 del codice della navigazione.".
7. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.151, si
applicano anche agli stabilimenti soggetti alla presentazione del
rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
17 agosto 1999, n. 334. Entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono adeguate le procedure
semplificate di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro
dell'interno 19 marzo 2001, adottato ai sensi dell'articolo 26, comma
2, del medesimo decreto legislativo n. 334 del 1999.
Fonte: Gazzetta Ufficiale