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1 settembre 2013

DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 101

Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. (13G00144) (GU Serie Generale n.204 del 31-8-2013) note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/09/2013




Art. 8 
      (Incremento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale 
                        dei vigili del fuoco) 
  1. Per garantire gli standard operativi e i livelli  di  efficienza
ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  la  dotazione
organica della qualifica di vigile del fuoco del  predetto  Corpo  e'
incrementata di 1.000 unita'. 
  2. In prima applicazione, per la copertura  dei  posti  portati  in
aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 1,  e'
autorizzata  l'assunzione  di  un  corrispondente  numero  di  unita'
mediante  il  ricorso  in  parti  uguali  alle  graduatorie  di   cui
all'articolo  4-ter  del  decreto-legge  20  giugno  2012,   n.   79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131. 
  3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai  commi  1  e  2
sono determinati nel limite della misura massima complessiva di  euro
5.306.423 per l'anno 2013, di euro 29.848.630 per l'anno  2014  e  di
euro 39.798.173 a decorrere dall'anno  2015.  Ai  predetti  oneri  si
provvede mediante la corrispondente riduzione degli  stanziamenti  di
spesa  per  la  retribuzione  del  personale  volontario  del   Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello  stato  di  previsione
del Ministero  dell'interno,  nell'ambito  della  missione  "Soccorso
civile". 
  4. Ai fini delle  assunzioni  di  cui  ai  commi  1  e  2  e  delle
assunzioni nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi dell'articolo
66,  comma  9-bis,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  da
effettuarsi con la medesima  ripartizione  di  cui  al  comma  2,  e'
prorogata al 31 dicembre 2015 l'efficacia delle graduatorie approvate
a partire  dal  1°  gennaio  2008,  di  cui  all'articolo  4-ter  del
decreto-legge 26 giugno 2012, n. 79, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 131. 
  5. L'impiego del personale volontario, ai sensi dell'articolo 9 del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n.  139,  e'  disposto  nel  limite
dell'autorizzazione annuale di spesa,  pari  a  euro  84.105.233  per
l'anno 2014 e a euro 74.155.690 a decorrere dall'anno 2015. 
  6. All'articolo 24 del decreto legislativo 8 marzo  2006,  n.  139,
dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti: 
  "6-bis. Ferme restando le funzioni spettanti al corpo nazionale del
soccorso alpino e speleologico, nonche' le competenze delle regioni e
delle province autonome in materia di soccorso  sanitario,  il  Corpo
nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  in   contesti   di   particolare
difficolta' operativa e di pericolo per l'incolumita' delle  persone,
puo' realizzare interventi di  soccorso  pubblico  integrato  con  le
regioni e le province  autonome  utilizzando  la  propria  componente
aerea. Gli accordi per disciplinare lo svolgimento di tale  attivita'
sono stipulati tra il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della  difesa  civile  del  Ministero  dell'interno  e  le
regioni e le province autonome che vi abbiano interesse.  I  relativi
oneri finanziari  sono  a  carico  delle  regioni  e  delle  province
autonome. 
  6-ter. Agli aeromobili del Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco
impiegati negli interventi di soccorso pubblico integrato di  cui  al
comma 6-bis, si applicano le disposizioni di  cui  all'articolo  744,
comma 1, e 748 del codice della navigazione.". 
  7. A decorrere dal 1° gennaio  2014,  le  disposizioni  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 1°  agosto  2011,  n.151,  si
applicano anche agli stabilimenti  soggetti  alla  presentazione  del
rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo
17 agosto 1999, n. 334. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata
in  vigore  del  presente  decreto,  sono   adeguate   le   procedure
semplificate di prevenzione incendi di cui al  decreto  del  Ministro
dell'interno 19 marzo 2001, adottato ai sensi dell'articolo 26, comma
2, del medesimo decreto legislativo n. 334 del 1999.